PATENT BOX

Cosa è il Patent Box ?

Il patent box è un’agevolazione che consiste nella detassazione del 50% dei redditi che derivano dall’utilizzo di alcuni beni immateriali. L’obiettivo è quello di favorire un maggior numero di investimenti nelle attività di ricerca e di sviluppo, di incentivare il rientro in Italia dei beni immateriali che al momento risultano collocati all’estero, nonché il mantenimento di quelli che si trovano già in Italia per evitare una loro ricollocazione all’estero.

Redditi che usufruiscono dell’esenzione

Sono esenti al 50% i redditi che derivano dalla concessione in uso, dall’uso diretto, dalla cessione ma anche dal risarcimento a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale dei beni immateriali.

Beni immateriali che possono usufruire dell’agevolazione

Deve trattarsi di beni immateriali nuovi, cioè che abbiano carattere di originalità. Nello specifico, sono agevolabili:

1. brevetti industriali,

2. software;

3. know-how;

4. disegni o modelli.

La Patent Box dall’esercizio fiscale 2020

A decorrere dal periodo d’imposta in corso, per accedere al Patent-box, i contribuenti possono determinare e dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile in alternativa alla procedura di accordo preventivo, in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, il cd. ruling ( art. 4 DL n. 34/2019 conv. in L. n 58/2019).

Modalità di accesso

Autodeterminazione del reddito agevolabile in dichiarazione, rimandando il relativo confronto con l’amministrazione finanziaria a una successiva fase di controllo

Informazioni e documentazione

I dati necessari alla determinazione del reddito agevolabile devono essere inseriti in un’idonea documentazione. Il contribuente che detiene tale documentazione deve indicarne il possesso nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale beneficia dell’agevolazione. A tal fine, può anche essere presentata una dichiarazione integrativa, purché la presentazione abbia luogo prima della formale conoscenza di qualsiasi attività di controllo relativa al regime opzionale in esame. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica del reddito non ci si può avvalere delle esimenti sanzionatorie sotto illustrate ma si applica la sanzione per infedele dichiarazione. 

Procedure di determinazione dell’agevolazione

Le procedure mirano all’individuazione dell’agevolazione che genererà una variazione in diminuzione utilizzabile in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.

Rettifiche ed esimenti sanzionatorie

In caso di rettifica della quota agevolabile esclusa dal concorso alla formazione del reddito d’impresa da cui derivi una maggiore imposta, la sanzione per infedele dichiarazione (art. 1 c. 2 D. Lgs. n. 47/1997) non si applica, se nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all’Amministrazione finanziaria la documentazione contenente le informazioni di cui sopra idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso. La documentazione dovrà necessariamente fare riferimento:

– all’ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall’utilizzo diretto dei beni indicati;

– ai criteri adottati per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

Passaggio dal ruling alla nuova opzione sancita con il Decreto Cresita 2019

La nuova procedura è applicabile anche in caso di della procedura di ruling già attivata (art. 31-ter DPR n. 600/1973), a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’espressa volontà di rinuncia alla medesima procedura.

In tal caso, occorre ripartire la somma delle variazioni in diminuzione, relative ai periodi di imposta di applicazione dell’agevolazione, ovvero a quelli compresi fra la data di presentazione dell’istanza di accordo e l’esercizio dell’opzione, in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata l’opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.

La documentazione idonea

La documentazione idonea è costituita da un documento articolato in due sezioni, A e B. In particolare:

1) la sezione A contiene le seguenti informazioni riferibili al periodo di imposta di spettanza dell’agevolazione:

– struttura partecipativa dell’impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari;

– operazioni con imprese associate;

– modello organizzativo dell’impresa;

– caratteristiche del mercato di riferimento e dei principali fattori di competitività;

– descrizione della catena di valore dell’impresa;

– funzioni, rischi e beni dell’impresa;

– elenco dei beni immateriali;

– descrizione dell’attività di ricerca e sviluppo;

– plusvalenze da cessione di beni immateriali agevolabili;

– eventuali somme ottenute a titolo di risarcimento o di restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale (art. 7 c. 4 DM 28 novembre 2017).

2) la sezione B contiene le seguenti informazioni riferibili al periodo di spettanza dell’agevolazione:

– informazioni di sintesi sulla determinazione del reddito agevolabile;

– valutazioni riferibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione;

– il metodo adottato e ragioni di selezione dello stesso (CUP, RPSM o altri metodi).

Nel caso in cui parte delle informazioni previste alle sezioni A e B dovessero essere già contenute nella documentazione predisposta ai fini del regime degli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento ovvero nella documentazione esibita nell’ambito della procedura di Patent box, sarà possibile operare un mero richiamo alla documentazione già posseduta.

A livello operativo, la documentazione:

– deve essere redatta in lingua italiana (tuttavia, gli elementi conoscitivi e i dati che si riferiscono ad operazioni con imprese associate estere o parti terze estere possono essere presentati in lingua inglese);

– deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente (ovvero da un suo delegato) mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;

– deve essere redatta per ciascun periodo di imposta per il quale il soggetto beneficiario ha optato per la determinazione diretta del reddito agevolabile;

– ha effetto esclusivamente per il periodo d’imposta cui si riferisce;

– deve essere conservata fino allo scadere del termine di decadenza per l’accertamento.

La documentazione è considerata idonea se in grado di fornire agli organi di controllo i dati e gli elementi necessari per riscontrare la corretta determinazione del reddito agevolabile, a prescindere dalla circostanza che il metodo utilizzato, le modalità applicative e i criteri adottati dal contribuente dovessero risultare diversi da quelli individuati dall’Amministrazione finanziaria.

In ogni caso, non costituiscono causa ostativa alla disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione le ipotesi di omissioni o inesattezze parziali, ovvero quelle che non sono suscettibili di compromettere l’analisi degli organi di controllo.

Viceversa, l’assenza della firma elettronica con marca temporale ovvero la non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite nella documentazione esibita, comportano, anche disgiuntamente, il recupero integrale dell’agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni.

Disapplicazione della sanzione per infedele dichiarazione

Per poter disapplicare la sanzione dal 90% al 180% prevista per dichiarazione infedele (ex art. 1 c. 2 D. Lgs 471/97) in caso di rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente che detiene la documentazione idonea è tenuto a:

– darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione;

– consegnare la documentazione all’Amministrazione finanziaria entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.

In caso contrario non sarà possibile avvalersi della disapplicazione delle sanzioni.